Il Sistema di protezione civile in Italia, ecco tutto quello che è utile sapere in caso di emergenza

Dal sindaco ai vigili del fuoco, dalle forza armate a quelle di polizia fino ai volontari: così funziona la macchina davanti a calamità e catastrofi (ma anche per la prevenzione)

di Luca delle Fate

Con il termine “Sistema di protezione civile” si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

In Italia sono coinvolte in questa funzione come componenti (art. 6, comma 1, della legge n. 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile ) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.
Dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), con il quale è stata riformata tutta la normativa in materia. Il Codice nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendole in un unico testo di facile lettura. Per rispondere a questo obiettivo di semplificazione, ogni articolo esplicita chiaramente le norme che sostituisce e, nei due articoli conclusivi (artt. 47 e 48), offre anche un coordinamento dei riferimenti normativi e l’elenco completo di tutte le norme che attraverso il Codice sono abrogate.

La riforma ribadisce un modello di Servizio Nazionale policentrico. Anche per questo il Codice è stato scritto in modo diverso rispetto ad altre norme ed è stato elaborato da un gruppo di redazione composto da rappresentanti di Dipartimento della Protezione Civile, Regioni, Comuni, Ministeri, Volontariato di protezione civile.
La prima proposta di riordino della normativa in materia di protezione civile è dunque frutto del lavoro di un gruppo misto e tale scelta ha influito sulla impostazione collettiva del Codice, nato da un confronto aperto su criticità e punti di forza della pregressa normativa in materia. Il nuovo Codice, che punta alla semplificazione, lo fa attraverso la consapevolezza che il mondo di oggi è complesso e che quindi anche la normativa in materia di protezione civile deve tenere conto di tale complessità, governandola. Disciplinando infatti attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, ma anche di gestione delle emergenze e loro superamento, il Codice ha l’obiettivo di garantire una operatività lineare, efficace e tempestiva.

Gli enti che operano nell’ambito della Protezione Civile come componenti sono:

 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

 le Forze armate;

 le Forze di polizia;

 i Servizi tecnici nazionali;

 i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l’Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

 la Croce rossa italiana, il servizio sanitario nazionale;

 le organizzazioni di volontariato.

Il modello di organizzazione della nostra protezione civile, che origina dal processo di riorganizzazione dell’ordinamento amministrativo, risulta particolarmente adeguato ad un contesto territoriale come quello italiano, che presenta una vasta gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi. Quasi ogni area del Paese risulta interessata dalla probabilità di qualche tipo di rischio, e ciò rende necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche di operare con continuità per prevenire e, per quanto possibile, prevedere i disastri.

Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.
Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell’evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto.
Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
A tale proposito è attivo un centro di coordinamento nazionale denominato “Sistema integrato” che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l’evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.

Il Servizio della Protezione Civile è chiamato, essenzialmente, a svolgere attività di:

 previsione: individuazione delle situazioni di rischio sulla cui base vengono definiti i programmi di prevenzione;

 prevenzione: tutte le iniziative finalizzate all’eliminazione e mitigazione dei rischi;

 soccorso: tutti gli interventi di prima assistenza per la popolazione colpita da calamità;

 superamento dell’emergenza: assunzione dei primi e più urgenti provvedimenti per il

ripristino della normalità.

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