di Egle Priolo
TERNI – Ventitré pagine sotterrano il ricorso contro il sequestro di 20 milioni di euro e spicci di UniCusano nell’ambito dell’indagine della guardia di finanza per evasione fiscale carico dell’Università del sindaco di Terni Stefano Bandecchi.
Sono state infatti pubblicate le motivazioni con cui la Corte di cassazione a ottobre ha dichiarato «ammissibile ma infondato» il ricorso di UniCusano contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Roma che ha avallato il sequestro milionario, inseguito alle accuse per una serie di imposte evase, con tanto di prelievi per viaggi e benefit personali da parte del patron della università. E appunto in 23 pagine la Cassazione mette in fila i motivi per cui ha sostenuto il sequestro di 20.207.367 di euro «giacente sui conti correnti di Unicusano».
La Corte prima di tutto spiega i motivi del ricorso. presentato dagli avvocati di Bandecchi Filippo Morlacchini e Benedetto Marzocchi Buratti, tra «l’illogicità manifesta della motivazione», la paventata ipotesi di «erronea disapplicazione delle norme civili e amministrative sulle Università private», l’assenza di «alcuna disposizione legislativa che faccia divieto agli atenei non statali di utilizzare gli avanzi di gestione provenienti dall’attività di formazione universitaria» o il richiamo alla «giurisprudenza del Consiglio di Stato» che «ritiene che le Università private siano regolate da un regime privatistico nonostante l’esercizio di una funzione pubblica in quanto enti estranei alla pubblica amministrazione». «Altro errore nel quale incorre l’ordinanza impugnata – hanno spiegato i legali, come riassume la Corte di cassazione – è quello di far derivare la natura commerciale dell’ateneo dal “rapporto di immedesimazione” con la società promotrice «Società delle scienze umane S.r.l.» la cui natura commerciale darebbe la stessa impronta all’ente controllato, quasi che la promozione, da parte di una società commerciale, di un organismo culturale o di assistenza sociale con fini di charity dovesse rendere commerciali anche questi organismi».
LE ACCUSE
Tutti motivi «ammissibili», secondo la Cassazione, ma il ricorso è ugualmente infondato. Ecco perché. I giudici ricostruiscono la storia dell’università, il cui ente fondatore è il Consorzio delle Scienze Umane, prima associazione «senza scopo di lucro ma divenuto società di capitali nel 2011», con a capo un consiglio di amministrazione presieduto – fino al 15 aprile 2020 – Stefano Bandecchi. «Tale società si è caratterizzata, dal 2011 al 2016 – scrive la Cassazione -, per la sua quasi totale inoperatività e l’assenza di organizzazione, di risorse umane, l’irrisorietà del volume di affari; solo nel 2017 aveva subito una totale metamorfosi allorquando aveva registrato un’impennata delle operazioni commerciali poste in essere quasi esclusivamente con UNICUSANO e aveva dichiarato volumi di affari sempre più
consistenti quasi esclusivamente riferibili a fatture emesse nei confronti dell’Università che, attraverso la società promotrice, drenava le risorse verso la società estera Bandekki Russia». I giudici, richiamando ancora la posizione accusatoria, sottolineano come tra società promotrice e Ateneo ci fosse «una sorta di immedesimazione posto che la prima assorbiva gran parte dei lavoratori assunti dal secondo». E UniCusano «a sua volta, ha immesso capitali (effettuando investimenti) e partecipato a società di natura squisitamente commerciale; in particolare, ha investito ingentissime risorse finanziarie per l’acquisizione e il finanziamento di numerose società commerciali rientranti nel gruppo Bandecchi (e riconducibili a Bandecchi Stefano) che nulla hanno a che vedere con l’attività di istruzione universitaria».
E ancora: «Dal 2016 al 2020 Unicusano ha investito le risorse derivanti dall’attività istituzionale in società che gestiscono esercizi commerciali (bar ed altri esercizi), nell’attività di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria, impegnate nell’attività di mediazione immobiliare, affitto di azienda e locazioni immobiliari, nell’attività di commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici, di trasporto aereo non di linea». Unicusano, secondo le accuse, diventa «holding capogruppo» e «gli accertamenti svolti dalla GdF comprovano – secondo le accuse riassunte dai giudici – che le immobilizzazioni destinate all’attività non commerciale sono nettamente superiori a quelle
destinate all’attività commerciale». «L’Ateneo ha notevoli partecipazioni in società commerciali
nelle quali fa confluire i profitti dell’attività istituzionale, detiene grosse fette di capitale e non si limita ad una gestione statico-conservativa delle partecipazioni ed investimenti, ma partecipa direttamente o indirettamente all’esercizio delle società e quindi all’attività economica delle imprese controllate», riprende ancora la Cassazione. Che così riassume le accuse, parlando di varie attività e affari all’estero: si parla di «ingentissimi finanziamenti e partecipazioni in società riconducibili a Stefano Bandecchi; b) alle notevolissime uscite finanziarie di danaro dai conti correnti dell’ente per le più svariate cause
non riconducibili allo svolgimento dell’attività istituzionale; c) alle partecipazioni in società esercenti attività di commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici (…), di mediazione immobiliare, affitto di azienda e locazione di immobili, nonché accertamento e riscossione dei tributi locali (…), di trasporto aereo non di linea (…), di servizi di bellezza (…), di calcio (Ternana Calcio), di immobilizzazioni (…), dell’imballaggio e del confezionamento di generi alimentari (…), di attività agricole (…); d) alla titolarità di quote relative a società estere con sede in Cina (relative al commercio all’ingrosso di alimentari pre-confezionati) e in Russia (relative ad attività di costruzione e coltivazione delle serre)».
LA DECISIONE
Tutte questioni che i giudici hanno esaminato e in punta di diritto, richiamando precedenti e giurisprudenza, hanno chiuso dando ragione alla procura di Roma ai fini del sequestro. Ricordando come «l’attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università libere è considerata esercizio di funzioni statali purché l’ente non sia costituito sotto forma di società commerciale». E con riguardo al tema principale, cioè l’ipotesi di imposte evase, «l’attività di insegnamento erogata dalle Università non statali non costituite sotto forma di società commerciali deve essere valutata insieme con tutte le altre attività, anche commerciali, eventualmente svolte dal medesimo ente nel periodo di imposta di riferimento». E ancora: «Non risulta nemmeno che i proventi di tali attività “parallele” siano stati reinvestiti nell’attività di formazione, avendo i Giudici del riesame affermato l’esatto contrario: il drenaggio di risorse verso attività ed enti diversi». Insomma, nessun motivo per cui quelle imposte, quei milioni di Ires, non andassero pagate. Con la Cassazione che ha stabilito anche il pagamento delle spese da parte di UniCusano.


