«Per andare a vivere da solo faccio ricorso al Tar»

Il consigliere Danilo Primieri si appella al Tribunale amministrativo per ribaltare il diktat della presidente Francescangeli sul mono gruppo

Aurora Provantini

TERNI – Un posto in commissione consigliare vale un ricorso al Tar. Con tanto di versamento del contributo unificato da 650 euro, più le spese legali. Il braccio di ferro tra il consigliere comunale, Danilo Primieri, che ha abbondonato il gruppo di Alternativa popolare per andare a vivere da solo, e la presidente, Sara Francescangeli, finisce davanti al Tar . Primieri, assistito dagli avvocati Antonio de Angelis si Daniele Proietti, si è opposto  alla decisione della  Francescangeli, che gli ha proibito di costituire il mono gruppo. l’ex Ap, infatti,  dopo aver salutato il partito di Bandecchi, avrebbe voluto confluire nel misto. Ma la Francescangeli ha sempre sostenuto che tutto questo non è possibile: «Occorrono almeno tre persone».

Nel ricorso: «Danilo Primieri è un Consigliere comunale, eletto alle elezioni che si sono svolte il 15-16 maggio 2023. Il ricorrente, successivamente alla elezione, ha aderito al gruppo Consiliare denominato “Alternativa Popolare”, in cui sono confluiti tutti i consiglieri eletti nelle liste a sostegno del candidato sindaco eletto, Stefano Bandecchi. Danilo Primieri è stato nominato componente con diritto di voto della Terza commissione consiliare (Bilancio e programmazione economica, Finanze, tributi e patrimonio, Istituti di partecipazione, Politiche organizzative, Istituzioni, Aziende speciali, Partecipazioni societarie, Commercio, Sviluppo economico, Politiche del lavoro)».

«A seguito di contrasti sorti all’interno del gruppo consiliare “Alternativa Popolare”, in data 11.3.2024, Primieri ha inviato alla Presidente del Consiglio comunale una nota (prot. n. 46037 del 15.3.2024), con la quale ha comunicato:  “la sua volontà irrevocabile di uscire  dal gruppo consiliare di Alternativa Popolare ed entrare nel gruppo misto”. In pari data la Presidente del consiglio comunale ha inviato al Segretario generale del Comune una richiesta di parere relativa alla possibilità o meno per il Consigliere Primieri di poter aderire al Gruppo misto, ad oggi non costituito presso il Consiglio Comunale del Comune di Terni». Il parere del Segretario, Iole Tommasini: «Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, nelle more di una apposita modifica regolamentare, non sia possibile costituire il gruppo misto unipersonale. Qualora il Consigliere che ha lasciato il Gruppo di Alternativa Popolare facesse parte di qualche Commissione Consiliare, occorre procedere alla sua sostituzione in quanto, come disposto dall’art. 29 del regolamento, i membri delle commissioni sono designati dalla Conferenza dei Presidenti “secondo il criterio di proporzionalità dei Gruppi Consiliari” Il Consigliere, pertanto, rimarrà indipendente ma gli dovrà essere comunque riconosciuta la facoltà di esprimersi in consiglio e di fare dichiarazioni di voto».

Poi è arrivato il parere della Prefetto: « L’ente locale potrebbe valutare la possibilità di addivenire a modifiche regolamentari tali da conformare il proprio ordinamento locale ai canoni ermeneutici indicati nelle pronunce soprarichiamate. Nelle more delle modifiche normative, qualora dovesse verificarsi una situazione di stallo delle attività concernenti le Commissioni Consiliari, si richiama il consolidato avviso del Ministero dell’Interno secondo cui l’oggettiva impossibilità di insediare validamente giustifica il riespandersi della piena attribuzione delle competenze del Consiglio Comunale, del quale le Commissioni costituiscono articolazioni, essendo prive di competenza autonoma».

Per il presidente del Consiglio, Sara Francescangeli, la nota della Prefettura non è di alcun conforto alla tesi sostenuta dallo stesso Primieri e dalla minoranza. Per gli avvocati di Primieri, Antonio De Angelis e Daniele Proietti, si tratta di «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 38 del D.Lgs. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 35, 39 e 40 dello Statuto Comunale del Comune di Terni. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Illogicità ed irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio di piena libertà di mandato. Violazione del principio di proporzionalità».

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