Per l’autorità nazionale anticorruzione non si può traslocare dalla giunta alla municipalizzata prima di un anno. E comunica l’avvio di un procedimento di vigilanza ex art. 6 d.lgs. 201 del 2022
TERNI – Su Sergio Cardinali, ex assessore di Bandecchi nominato da Bandecchi al vertice di Asm dalla sera alla mattina, si esprime Anac. Perché non passa il canonico anno tra l’incarico amministrativo e la presidenza della municipalizzata e perché, come già rilevato dal segretario generale del Comune, non è credibile la procedura d’urgenza adottata per il passaggio.
«Dalle verifiche svolte tramite consultazione dell’Anagrafe degli amministratori locali e regionali disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – scrive Anac – e delle visure camerali, sotto un profilo fattuale, è emerso che il signor Sergio Cardinali ha rivestito la carica di assessore del Comune di Terni (106mila abitanti circa) dal 22 gennaio 2024 al 13 febbraio 2026, l’incarico di presidente di Asm dal 9 aprile».
«Nella situazione in esame, appaiono astrattamente ravvisabili i presupposti costitutivi del divieto recato dall’art. 6, comma 4, lett. a), del d.Igs. n. 201 del 2022, che dispone quanto segue: non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni». E poi, «il successivo comma 5 dell’art. 6 del d.Igs. n. 201/202 dispone inoltre che: “Le inconferibilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati».
Anac scrive che «gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico svolto “in provenienza” quanto a quello assunto “in destinazione”».



