di Paola Fioroni*
Nella comunicazione istituzionale regionale in merito all’approvazione di un pacchetto di modifiche alla legge regionale n. 23/2003 sull’edilizia residenziale pubblica/sociale approvate dall’Assemblea legislativa dell’Umbria il 23 febbraio u.s. , si legge, tra le altre cose, che sarebbero stati eliminati “requisiti dichiarati incostituzionali” come quello dell’incensuratezza e dell’impossidenza, sbandierando tra le novità il supporto ed il reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, l’abolizione del requisito di residenza minima, la riscrittura dei requisiti legati alle condanne, e l’esclusione dell’“incensuratezza” come requisito esteso all’intero nucleo familiare.
Tra affermazioni di mera propaganda e critiche politiche che si sono rincorse in questi giorni, la questione appare meritevole di approfondimenti scevri da considerazioni aprioristicamente confezionate, al fine di comprendere se, con la riforma, siano stati realmente perseguiti i principi della ragionevolezza e dell’eguaglianza sostanziale.
Pur semplificando, e talvolta è necessario farlo perché non si creino diaframmi culturali di comprensibilità della fattispecie, occorre individuare i due presupposti da cui muovere un pensiero critico: da un lato, la finalità dell’’edilizia residenziale pubblica, che è quella di fornire un tetto a chi versa in stato di bisogno economico; dall’altro, la cruda realtà dei fatti, ossia 4.270 famiglie umbre in lista di attesa per un alloggio pubblico in tutta la Regione, nella speranza che un procedimento equo possa garantire loro un diritto costituzionale sociale inviolabile, vale a dire il diritto all’abitazione.
La riforma contiene un nucleo di paradossi che non sono (solo) politici: sono paradossi di tecnica regolatoria, destinati a produrre effetti concreti sulle città, sui quartieri, sulle graduatorie e, soprattutto, sulla fiducia collettiva.
Il cuore del problema non sta nel fine dichiarato, “snellire” l’ERP e renderlo più aderente ai principi costituzionali, ma nel modo in cui si prova a legittimare e costruire la riforma delle case popolari: qui nascono i paradossi.
Il primo paradosso è quello delle mezze verità. Si evoca la Corte costituzionale come se avesse imposto, in blocco, l’eliminazione di determinati requisiti (l’impossidenza e l’incensuratezza), quasi che qualunque filtro fosse di per sé “censurabile” o addirittura vietato. In realtà, il ragionamento costituzionale non è un’accetta che abbatte ogni regola: è un criterio di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.
In questo senso affermare che l’impossidenza di una casa sia un requisito incostituzionale per l’assegnazione delle case popolari e’ falso perché ciò che la Costituzione ha dichiarato incostituzionale in altre leggi regionali e’ il modo discriminatorio che impone ai soli cittadini non-UE oneri documentali esteri.
Allo stesso modo affermare che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il requisito dell’incensuratezza in quanto tale e’ falso poiché la Corte ha censurato l’automatismo e la mancanza di correlazione tra il reato commesso e la funzione sociale dell’alloggio; in buona sostanza non si può escludere qualcuno dall’ERP solo perché ha una condanna, se quel reato non è minimamente pertinente alla capacità di abitare correttamente in un alloggio pubblico (ad esempio un reato informatico). Cosa ben diversa invece è se un reato commesso dimostra che il soggetto è “pericoloso” specificamente per la convivenza civile nell’alloggio pubblico: la stessa Corte suggerisce (implicitamente ed esplicitamente) che il requisito della “condotta” e’ legittimo se circoscritto a reati specifici, non rimuovendo la possibilità per il legislatore di valutare la condotta del richiedente.
Confondere questi piani serve a una narrazione comoda ed a confondere i cittadini della nostra regione, nascondendosi dietro ad un claim non vero: “ce lo chiede la Costituzione” configurando un uso strumentale degli istituti giuridici.
Spostare il discorso dal “come si applica un requisito” al “buttiamo via il requisito” è, appunto, una mezza verità: funziona nella comunicazione, ma indebolisce la qualità normativa e produce l’effetto opposto di quello dichiarato.
Il secondo paradosso è ancora più concreto ed è quello delle regole aggirabili. Eliminare l’incensuratezza come requisito riferito al nucleo e concentrare il filtro unicamente sul richiedente/assegnatario produce un effetto, ahinoi, facilmente prevedibile: la dissociazione tra intestazione formale della domanda e assetto reale della convivenza nella casa popolare.
E qui la riforma crolla da sola: una regola facile da aggirare senza alcuna sofisticazione che può essere elusa con la semplice intestazione formale non è una regola “più giusta”; è una regola più debole, e le regole deboli producono sempre due conseguenze gemelle: arbitrio (chi sa muoversi la aggira) e rancore (chi attende da anni percepisce che la legalità è chiesta solo a chi già la rispetta).
La norma smette di ambire a ciò che dichiara di voler perseguire e di fatto svuota la ratio stessa della norma: rigorosa sulla carta, fragile nella realtà. Ed è qui che la riforma paradossale, presentata come “più umana”, rischia di diventare più ipocrita: non tutela davvero i fragili che possono ritrovarsi in contesti più conflittuali senza rete, ne’ tutela davvero il reinserimento che viene dunque percepito come scorciatoia e diventa bersaglio di ostilità sociale.
Ciò che avverrà con l’applicazione di questa sciagurata riforma è la conseguenza tipica delle regole aggirabili: premiano chi sa muoversi e umiliano chi rispetta le regole, alimentando sfiducia e corroborando la percezione di equità e giustizia.
Il terzo paradosso è il più delicato, perché coinvolge strumentalmente parole nobili: reinserimento, inclusione, presa in carico. Sono obiettivi seri e, proprio perché seri, non possono essere usati come cornice retorica mentre si costruisce un meccanismo ordinario d’accesso che, al primo urto con la vita reale dei complessi ERP, rischia di detonare socialmente. Il reinserimento funziona quando è presidiato: presa in carico, monitoraggio, accompagnamento, regole di condotta, interventi rapidi sulle criticità. Se invece viene percepito come “apertura indistinta” o, peggio, come apertura aggirabile per interposta persona, il reinserimento diventa un cortocircuito pericoloso: si proclamano finalità sociali, ma si consegna il risultato alla “narrazione” più divisiva, perché manca l’architettura che rende quelle finalità sostenibili. E quando fragilità competono, vince quasi sempre la paura. E quando la paura vince, non si ottiene inclusione: presentare le case popolari come veicolo implicito di reinserimento, senza canali dedicati e senza un sistema chiaro di responsabilità e controllo, significa mettere il reinserimento nel punto peggiore possibile: al centro di un conflitto sociale.
Il quarto paradosso è quello della “sicurezza” promessa ma che non e’ assolutamente garantita. La riforma richiama soglie penali e formule apparentemente severe come ad esempio non aver riportato condanne definitive non interamente eseguite “per delitti non colposi in ordine ai quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni”, salvo riabilitazione o estinzione. Fermo restando che la formulazione è ambigua perché letteralmente sembra riferita a una pena “minima” non inferiore a sette anni, evenienza rara, col rischio di produrre un filtro molto più permissivo di quanto l’opinione pubblica immagini, anche assumendo che si volesse dire “reati gravi” con pena massima non inferiore a sette anni, restano inspiegabilmente fuori molti reati che, pur con pene massime edittali inferiori a sette anni, e quindi non ostativi all’assegnazione della casa popolare, quali ad esempio lesioni personali, violenza privata, furto aggravato e in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti leggere, che incidono concretamente e negativamente sulla vita condominiale nelle case popolari e sulla sicurezza percepita nelle stesse.
Quello della riforma è un rigorismo cosmetico: rassicura a livello mediatico alla ricerca di consenso, ma non costruisce né garantisce la tenuta dei contesti abitativi nelle case popolari.
Ecco perché questa riforma merita di essere chiamata “dei paradossi”: invoca la Costituzione come scudo per scelte che la Costituzione non impone; promette rigore con formule che, nella pratica, possono essere aggirate; parla di inclusione ma rischia di alimentare un conflitto sociale che mette fragili contro fragili.
Quando la fiducia collettiva si incrina, non bastano slogan e comunicati: servono regole che resistano alla prova più dura, quella della vita vera nelle case popolari.
E qui dall’analisi tecnica si arriva al punto politico: AVS e la giunta della Presidente Proietti alla ricerca di consenso rivendicano l’intento inclusivo, ma ignorano la realtà sociale che le norme generano.
Se una regola appare aggirabile, il messaggio che arriva ai cittadini umbri, soprattutto a chi aspetta da anni e a chi vive già nei complessi di edilizia residenziale pubblica, è devastante: “la legalità è richiesta ai soliti, mentre altri trovano sempre la scorciatoia”.
Eppure l’alternativa c’era, ed è qui che la critica deve essere costruttiva: non serviva ripristinare una “colpa di nucleo” indiscriminata, ma raffinare i presìdi. Bastava spostare il fuoco dai “principi proclamati” alle “regole funzionanti”: requisiti agganciati ai conviventi maggiorenni effettivi, cause ostative tipizzate e pertinenti perché certi reati a prescindere da chi in famiglia li abbia compiuti non consentono la convivenza in alloggi popolari con persone fragili, canali di reinserimento separati e presidiati, e soprattutto un sistema serio di verifiche ex post per condotte incompatibili con la convivenza. Questo sarebbe stato un impianto più complesso, certo. Ma nelle politiche sociali la complessità non è un difetto: è il prezzo dell’equità.
E oggi il sistema dell’edilizia residenziale pubblica in Umbria, più che di slogan, ha bisogno di regole che reggano nella vita reale perché quando la fiducia si spezza, la casa smette di essere un diritto e diventa un campo di battaglia.
L’applicazione di questa riforma consentirà a soggetti conviventi dell’assegnatario, condannati e non riabilitati per omicidio o violenza sessuale su minori, o a soggetti assegnatari dell’alloggio popolare condannati e non riabilitati per reati di spaccio, furto in abitazione o lesioni personali di vivere nelle case popolari vicino ad una vedova con figli a carico, o peggio ancora di essere preferiti nell’assegnazione della casa popolare a discapito di quest’ultima.
Come anche a parità di punteggio una famiglia straniera con appartamenti in Romania, Marocco, Albania, Cina, Nigeria (per citare la terra d’origine dei principali stranieri residenti in Umbria) essere preferita ad una famiglia umbra non possidente immobili e da dieci anni in lista di attesa
Siamo certi che si siano perseguiti i principi della ragionevolezza e dell’eguaglianza sostanziale?
*Lega, già vicepresidente del Consiglio regionale


