Pubblicata la sentenza di merito. Il tribunale amministrativo dichiara inammissibili i ricorsi incidentali di Ternana Calcio s.r.l. e di Ternana Women s.r.l.
TERNI – Il progetto stadio clinica salta. Almeno per adesso. Il Tar accoglie il ricorso presentato dalla Regione e dichiara nulla la determina dirigenziale che dava il via libera alla realizzazione della struttura sanitaria. I passaggi. La Regione Umbria ha impugnato la determina dirigenziale del Comune di Terni n. 2088 del 23 luglio 2025, concernente il progetto definitivo per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario dello Stadio “Libero Liberati”. «Mediante questo provvedimento, il Comune ha dato atto dell’ottemperanza alle condizioni contenute nella determinazione dirigenziale della Regione n. 11253 del 4 novembre 2022, di conclusione della conferenza di servizi decisoria relativa al progetto di intervento, e ha, inoltre, attestato che il combinato disposto tra la richiamata determinazione regionale e la presa d’atto comunale costituisce titolo abilitativo per la realizzazione della struttura sanitaria prevista dal progetto. L’illustrazione delle censure articolate nel ricorso e delle difese delle controparti richiede la previa ricostruzione degli snodi principali della complessiva vicenda amministrativa nella quale si colloca il provvedimento comunale oggetto di contestazione. La Ternana Unicusano Calcio s.p.a. (ora Ternana Calcio s.r.l. ) ha presentato al Comune di Terni uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario dello Stadio “Libero Liberati”, ai sensi dell’allora vigente articolo 1, comma 304, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (disciplina successivamente abrogata e sostituita dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, secondo quanto previsto dal relativo articolo 12-bis)»
Per il Tribunale amministrativo regionale il dirigente comunale avrebbe dovuto tenere presente che «la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione» (comma 1, primo periodo). Più in dettaglio, «Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture». Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali, compensa le spese: « La complessità della vicenda amministrativa e la natura della controversia, che vede contrapposti principalmente due Enti pubblici, sorreggono la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti»


