Denominazione Perugia nei marchi d’impresa, sì unanime al regolamento per l’utilizzo

Via libera del Consiglio

PERUGIA – E’ stato approvato all’unanimità dall’assemblea di palazzo dei Priori il regolamento per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo della denominazione “Perugia” nella registrazione di marchi d’impresa.
Illustrando l’atto, il consigliere Antonio Donato ha riferito che il codice della proprietà industriale prevede che “i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”. In particolare fra gli elementi essenziali attributi alla personalità giuridica, di cui è titolare il Comune, rientra il nome, oggetto di diritto soggettivo e perciò tutelabile avverso qualsiasi usurpazione o uso arbitrario.
Recentemente diversi operatori di mercato hanno avanzato richieste per l’utilizzo dei simboli e del nome della città di Perugia per promuovere le proprie iniziative imprenditoriali; l’utilizzo della denominazione “Perugia”, in combinazione con altri termini, in marchi d’impresa può rappresentare un veicolo di promozione dell’immagine del Comune, con conseguenze positive per il territorio è l’intera comunità locale, ma può anche avere effetti negativi sull’immagine di Perugia se associato a prodotti o servizi impropri o estranei al patrimonio storico, culturale ed economico della città.
E’ stata ravvisata dunque l’esigenza di individuare uno strumento di carattere generale che stabilisca criteri, condizioni, requisiti e modalità che consentano all’Amministrazione di autorizzare la registrazione del nome “Perugia” nell’ambito di marchi commerciali che soggetti terzi si apprestano a registrare presso gli uffici competenti, Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e Camere di Commercio, che mantengono, comunque, esclusiva competenza in merito alle verifiche di liceità e di conformità alla normativa vigente in ordine al marchio da registrare. E’ stato quindi predisposto il regolamento di cui all’oggetto, composto da 21 articoli.
Gli aspetti principali sono: è stato previsto che l’amministrazione, stante l’eventualità che l’utilizzo del nome comunale possa avere effetti negativi per l’immagine della città, proceda a verifiche sull’onorabilità e la moralità del soggetto richiedente la registrazione del marchio e che lo stesso, se autorizzato, tenga comportamenti adeguati e assolva a una serie di adempimenti. A giustificazione del legame con la comunità territoriale è stato previsto che nell’istanza per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo della denominazione “Perugia” deve essere giustificato e motivato il collegamento con il territorio di Perugia e con i valori cittadini, ed evidenziata l’idoneità a veicolare un’immagine positiva della città. Sono state previste cause di onorabilità e moralità, tra le quali l’assenza di condanne definitive per reati contro la proprietà intellettuale, industriale e diritto d ’autore. L’autorizzazione ha durata decennale al pari della registrazione del marchio, decorso il periodo di durata decennale, l’autorizzazione potrà essere rinnovata
E’ stato inoltre precisato che attualmente non risulta applicabile alcun corrispettivo per l’utilizzo del nome comunale per mancanza di fonte legittimante e per l’assenza di registrazione di marchio con tratti distintivi della città di Perugia, come previsto dall’art. 19, comma 3 del Codice della proprietà industriale; è stata prevista l’applicazione di un corrispettivo nel caso di futura previsione in tal senso.
Edoardo Gentili (Forza Italia) ha parlato di provvedimento utile e corretto che consentirà di colmare una precedente lacuna regolamentare.

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