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Congedi parentali: cosa è cambiato per i lavoratori autonomi dal 13 agosto

La nota della Confsal Terni

TERNI – Dal 13 agosto, fa sapere la Confsal Terni, con applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2022 n°105, sono arrivate importanti novità sui congedi parentali anche per i lavoratori autonomi e per coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps.

«Tale decreto – si legge nella note – interviene sulle condivisioni di responsabilità di cura tra uomini e donne con la parità di genere in ambito lavorativo e famigliare, introducendo delle novità in materia di permessi. Per dare delle indicazioni rilevanti ai lavoratori del settore privato, Inps è intervenuta con il messaggio n°3096 del 13 agosto 2022 in cui chiarisce l’applicazione dell’art.33 della Legge 104/1992 eliminando il principio che solo un famigliare lavoratore poteva usufruire dei giorni di permesso per l’assistenza ad una persona portatrice di disabilità, dopo il 13 agosto 2022, più famigliari aventi diritto su richiesta, possono fruire di tali permessi importante che devono richiederlo alternativamente. Per quanto riguarda il concedo straordinario previsto dall’art.42 comma 5 del Decreto legislativo n°151/2001, che definiva il periodo di assentarsi per l’assistenza ad un disabile per un massimo di due anni per tutto il periodo lavorativo. Il decreto legislativo 105/2022 è intervenuto per quanto riguarda le persone che possono beneficiare di detto periodo, introducendo: il convivente di fatto – il coniuge convivente; il padre e la madre anche adottati o affidatari, della persona disabile in situazioni di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente – della parte dell’unione civile convivente – del convivente di fatto; uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso il cui coniuge convive – la parte dell’unione civile convivente – il convivente di fatto; uno dei fratelli o sorella conviventi della persona disabile in caso che il coniuge convive – la parte dell’unione civile convivente – il convivente di fatto; un parente affine entro il terzo grado convivente della persona disabile – la parte dell’unione civile convivente – il convivente di fatto. Riassumendo dopo il 13 agosto 2022 per quando riguarda l’art.33 della Legge 104/1992 e l’art.42 del decreto legislativo 151/2001, i permessi possono essere presi sia dalla donna che dall’uomo “parità di genere”, che siano coniugi, conviventi di fatto, parte dell’unione civica».

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