REDAZIONE TERNI
TERNI – Nuove e pesanti criticità per il progetto stadio-clinica. L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, ha rilevato l’illegittimità dell’affidamento diretto dell’intervento di riqualificazione dello stadio, un’operazione dal valore complessivo di 118 milioni di euro( di cui 41,9 milioni di euro per i lavori). Il provvedimento, depositato presso la segreteria del Consiglio il 4 novembre, mette nero su bianco una serie di criticità relative alla procedura seguita dall’amministrazione comunale, alla convenzione sottoscritta con la società di scopo e alla sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento.
L’affidamento diretto da 118 milioni? «Illegittimo»
Il primo punto riguarda proprio l’affidamento. Secondo l’Anac, il Comune non avrebbe potuto assegnare direttamente il progetto alla società sportiva proponente, senza prima esperire una procedura di gara sul progetto definitivo approvato. L’amministrazione aveva fatto ricorso all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 38/2021, interpretando la norma come una possibilità di derogare alle procedure di evidenza pubblica. Una lettura che l’Autorità considera errata. La disposizione, infatti, consente alle società sportive aggiudicatarie della procedura di gara di affidare liberamente i lavori, ma non permette all’ente concedente di evitare la gara per l’affidamento dell’intero intervento. Per l’Anac, dunque, il Comune ha agito in modo non conforme alla normativa, disponendo un affidamento diretto senza il necessario confronto concorrenziale. Ma i rilievi non si fermano alla procedura.
La clinica privata, pilastro economico dell’operazione
Un altro elemento centrale riguarda la clinica privata prevista nell’operazione, considerata una componente fondamentale per garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento. Il progetto iniziale prevedeva infatti la realizzazione di una struttura sanitaria su un’area privata, con una quota di posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale. La clinica avrebbe dovuto rappresentare una delle principali fonti di ricavo dell’intera operazione. Nel piano economico-finanziario erano stati stimati 14 milioni di euro di plusvalore legati allo sfruttamento dell’opera privata, oltre a circa 1,975 milioni di euro di ricavi annui derivanti dalla locazione della struttura, sulla base del previsto convenzionamento con il servizio sanitario. Su questo aspetto pesa però la sentenza del Tar dell’Umbria n. 125/2026, che ha annullato la determinazione dirigenziale comunale del 23 luglio 2025, utilizzata come titolo abilitativo per la realizzazione della clinica. Una sentenza che, come ricostruisce l’Anac, risulta passata in giudicato. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che il progetto era stato approvato a condizione che venisse espunta proprio la realizzazione della clinica privata, sulla quale la Regione non aveva espresso il proprio assenso. La compatibilità della struttura con la programmazione sanitaria regionale, sottolinea l’Autorità, era infatti una valutazione riservata esclusivamente alla Regione e non poteva essere sostituita da una decisione comunale. Di conseguenza, secondo l’Anac, è venuto meno anche il presupposto giuridico sul quale si fondava la convenzione sottoscritta il primo agosto 2025 con la società di scopo.
PEF: incompleto e inattendibile
L’Autorità esamina poi nel dettaglio il piano economico-finanziario, evidenziando ulteriori elementi di debolezza. Tra questi, la mancata quantificazione del valore dei benefici riconosciuti dal Comune al concessionario, come la cessione gratuita del diritto di superficie per tutta la durata della concessione e l’esenzione da oneri e imposte. Una compartecipazione pubblica che, secondo l’Anac, avrebbe dovuto essere quantificata in maniera puntuale. Viene inoltre contestato il diritto di riscatto delle aree pubbliche riconosciuto al concessionario, che potrebbe tradursi in un vantaggio economico ulteriore, non giustificato dalle esigenze di equilibrio dell’operazione. Non solo. L’Autorità rileva che il piano economico-finanziario risulta incompleto e inattendibile e che non è stata neppure predisposta la matrice dei rischi, documento necessario per verificare la corretta distribuzione dei rischi tra amministrazione pubblica e soggetto privato.
Stadio-Clinica? Non è sostenibile
La conclusione dell’Anac è particolarmente netta e dice chiaramente che l’operazione stadio-clinica non è sostenibile. Il piano economico-finanziario, secondo l’Autorità, si fonda su elementi indeterminati e su eventi che, alla luce delle vicende amministrative e giudiziarie, risultano irrealizzabili. Nella parte dispositiva, il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione riconosce la sussistenza delle criticità illustrate e rileva formalmente l’illegittimità dell’affidamento diretto, disposto senza la preventiva procedura di gara prevista dalla normativa. La delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente concedente e su quello dell’Anac. Un pronunciamento che aggiunge un nuovo e rilevante capitolo alla vicenda dello stadio, mettendo in discussione non soltanto le modalità con cui è stato affidato il progetto, ma anche le basi economiche sulle quali è stata costruita l’intera operazione.


